vai al contenuto vai al menu principale

Iscrizione Albo Giudici Popolari

Scheda del servizio

Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.

Domanda e requisiti
Occorre presentare domanda in carta semplice con l'indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici al Sindaco del comune di residenza. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:
  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • Buona condotta morale;
  • Età compresa tra i 30 e i 65 anni
  • Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
  • Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine).
Costi e retribuzioni
L'iscrizione all'albo non comporta alcun costo.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Attività e tempi
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. La richiesta deve essere consegnata al comune dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari.

Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Republica n. 273 del 28 luglio 1989;
Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile
Assessore Dott.ssa GIUSEPPINA FACCO
Responsabile FACCO Dott.ssa Giuseppina
Referente Ramella Emanuela
Indirizzo Via Capoluogo, 23
Telefono 0173/90112
Fax 0173.90198
Email anagrafe@comune.santo-stefano-roero.cn.it
PEC santo.stefano.roero@cert.ruparpiemonte.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 9.00 - 12.30
Martedì 9.00 - 12.30
Mercoledì 9.00 - 12.30
Giovedì 9.00 - 12.30
Venerdì 9.00 - 12.30

Ultimo aggiornamento pagina: 25/02/2015 15:39:49

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet